Quando conviene il fotovoltaico

Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) sono indubbiamente divenuti sempre più popolari per diversi fattori, ma indubbiamente il primo in assoluto è legato agli incentivi che venivano assegnati dal GSE attraverso le convenzioni di “conto energia”. Purtroppo, già da qualche anno, per i nuovi impianti non spetta più alcun incentivo e questo ha ridotto l’interesse da parte degli utenti che potenzialmente potevano esserne interessati. Tuttavia, con il costo dell’energia elettrica sempre più elevato a causa dei diversi costi fissi che vengono applicati anche con il minore consumo, ne consegue che l’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili se usato bene, può permettere un generoso risparmio sulla bolletta di acquisto dell’energia elettrica (risparmio, non azzeramento). Questo risparmio può essere accentuato da un utilizzo consapevole delle utenze che (specialmente in ambito civile), con il tempo diventano sempre più sofisticate e “bisognose” di risorse elettriche. Lo scopo della progettazione mirata di un impianto fotovoltaico, è quello di dimensionare l’impianto per il reale fabbisogno energetico del cliente, partendo dal dato fondamentale, ovvero il consumo previsto annuo. Il bersaglio è infine centrato appieno quando l’energia prodotta dall’impianto, viene consumata istantaneamente il più possibile dal cliente, evitando di immettere nella rete elettrica nazionale energia che viene pagata con un meccanismo mooolto contorto (e di certo non a favore del consumatore);

 

EMERGENZA COVID-19 – SCADENZE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO: ECCO I PRIMI DIFFERIMENTI E LE PROROGHE

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile –Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, a seguito della richiesta di chiarimenti presentata dalla Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche in merito all’aggiornamento obbligatorio dei Professionisti antincendio in costanza dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ha espressamente confermato che l’aggiornamento a distanza con sistema Streaming singolo è già stato autorizzato e che la possibilità di partecipazione è stata estesa anche a sedi individuali (studio o abitazioni) oltre che a quelle collettive (uffici e sedi degli Ordini).

Nella stessa nota che si allega in calce viene inoltre specificato che l’art. 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per le famiglie lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prescrive la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, tra cui le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D. Lgs 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio, nonché i termini fissati dall’ art. 7 del DM 5 agosto 2011 e smi, ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.L.139/2006 e smi, differendone la validità fino al 15 giugno 2020.

 

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