F.a.q. di Prevenzione incendi

04/01/2019 – Adeguamento antincendio delle strutture alberghiere

Gli alberghi con più di 25 posti letto situati nei territori colpiti da eventi eccezionali avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per adeguarsi alla normativa antincendio.

La proroga di sei mesi, che fa slittare l’obbligo dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, è contenuta nella Legge di Bilancio 2019.

Antincendio alberghi: per chi vale la proroga

La proroga per l’adeguamento antincendio non riguarda tutti gli alberghi ma solo quelli localizzati nei territori colpiti dagli eccezionaleventi meteorologici verificati a partire dal 2 ottobre 2018 e individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre.

Sono, quindi, interessate dalla proroga le strutture ricadenti nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per poter beneficiare della proroga, però, le strutture interessate dovranno presentare entro il 30 giugno 2019 la SCIA parziale al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Prevenzione incendi: l’adeguamento per gli altri alberghi

Ricordiamo che (come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 ) le altre strutture alberghiere (non situate nelle Regioni indicate dalla delibera) con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio (approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012), devono adeguare le strutture alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019.

In questo caso le strutture avevano l’obbligo di presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la SCIA parziale entro il 1º dicembre 2018, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni (come disciplinate dalle specifiche regole tecniche): resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

 

27/11/2019 – Modifica Normativa

È stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 8 novembre 2019 che contiene la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi, che va a modificare il DM 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici.

Antincendio impianti termici: campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per: 1) climatizzazione di edifici e ambienti; 2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; 4) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.

Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; di conseguenza se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.

All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

Prevenzione incendi: norme per impianti nuovi ed esistenti

La nuova regola tecnica si applica agli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di emanazione del decreto.

Non è previsto alcun adeguamento alle nuove disposizioni per gli impianti esistenti di portata termica superiore a 116 kW approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già  approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

Non è richiesta la conformità alla nuova regola tecnica anche per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

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